Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D. 29/03/2006 n. 103

-sotto l'aspetto finanziario: che in sede di approvazione del relativo progetto definitivo il costo del 1° stralcio, come dettagliatamente esposto nella relazione istruttoria, è passato da 59.936.894 euro a 72.654.181 euro a seguito dell'accoglimento di modifiche e integrazioni di cui al parere n. 15 reso dalla Commissione regionale LL.PP. il 25 settembre 2003 e al decreto 6 ottobre 2003 n. DEC/VIA/2003/606 emanato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali; che il costo del 2° stralcio è pari a 21.486.158 euro; che, pertanto, il costo complessivo dell'opera è pari a 94.140.339 euro; che la articolazione della copertura finanziaria è la seguente: che pertanto il fabbisogno residuo, per il quale è richiesto il finanziamento a carico delle risorse destinate alla attuazione del Programma è di 12.821.500 euro, così articolato:

-1° stralcio 3.799.500 euro;

-2° stralcio 9.022.000 euro; che l'Accordo di programma quadro «trasporto merci e logistica», all'art. 6, formalizza la costituzione di un gruppo di lavoro che supporti i soggetti sottoscrittori nella redazione di un atto integrativo relativo all'interporto di Catania e a quello di Termini Imerese, approfondendo i diversi profili coinvolti e formulando le proposte per il superamento delle eventuali problematiche emerse; che il piano economico finanziario, allegato alla relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anche nella forma analitica, evidenzia un «potenziale» ritorno economico «derivante dalla gestione dell'intera opera, riportando - nella struttura del finanziamento - anche un 31% di «capitale privato» e individuando un contributo a fondo perduto, a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma, di 46,56 Meuro, pari al 49% del costo complessivo; che nel citato piano il VAN di progetto è indicato nella misura di -2,070 Keuro ed il TIR è del 5,8%, mentre il VAN del capitale investito è pari a 1,619 K-euro ed il TIR è del 4,9%, che, secondo il Ministero istruttore, l'incremento del costo intervenuto nelle successive fasi di progettazione non può che essere coperto da finanziamento pubblico, considerato che il rendimento del progetto -come sopra indicato - è già al limite del «costo opportunita»; che il predetto Ministero ha proposto quindi di assegnare all'opera un ulteriore contributo di 12.821.000 euro, sottolineando la rilevanza strategica dell'opera stessa negli scambi da/per la Sicilia e l'intero bacino del Mediterraneo ed evidenziando come tale rilevanza sia ulteriormente potenziata dall'intervenuta approvazione del progetto del «Ponte sullo Stretto di Messina »; che, in relazione alle più ridotte disponibilità esposte nel citato aggiornamento della relazione istruttoria, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poi limitato la richiesta di contributo a 12.000.000 euro e proposto di recuperare il differenziale di 821.000 euro mediante riduzione della voce «imprevisti» di cui ai quadri economici dei due stralci e successivo reintegro della voce stessa con i ribassi d'asta; che, pertanto, alla luce della suddetta proposta il costo del 1° stralcio passa a 72.034.181 euro, mentre il costo del 2° stralcio passa a 21.285.158, e che il finanziamento residuo richiesto è articolato in 3.179.500 euro per il 1° stralcio, e in 8.821.158 euro per il 2° stralcio;

Delibera:

1. Modifica del soggetto aggiudicatore. Il soggetto aggiudicatore dell'opera «Interporto di Catania» viene individuato nella Società Interporti Siciliani S.p.a.

2. Concessione contributo.

2.1 Per la realizzazione del 1° stralcio della 1ª fase dell'«Interporto di Catania » viene assegnato un finanziamento, in termini di volume di investimento, pari a 3.179.000 euro. L'onere relativo è imputato sul contributo quindicennale di cui all'art. 1, comma 78, lettera a), della legge n. 266/2005, decorrente dall'anno 2007: la quota annua di contributo non potrà comunque superare l'importo di 284.000 euro.

2.2 Per la realizzazione del 2° stralcio della 1ª fase di detto Interporto viene assegnato un contributo di 8.821.000 euro. L'onere relativo viene imputato sul medesimo contributo quindicennale di cui al punto 2.1 e la quota annua non potrà comunque superare l'importo di 789.000.

2.3 La concessione dei contributi di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2 è subordinata al completamento degli approfondimenti richiamati nella «presa d'atto» in ordine, tra l'altro, alla definizione di modalità di regolamentazione dei rapporti tra Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la «Interporti Siciliani S.p.a.» coerenti con i vincoli posti dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato ed alla stipula del previsto atto integrativo all'Accordo di programma quadro per il trasporto merci e la logistica, finalizzato, tra l'altro, alla formalizzazione della copertura finanziaria (pari a 12,464 milioni di euro) a carico dei fondi destinati alla regione siciliana con la delibera n. 35/2005, nonchè a garantire il vincolo di destinazione delle risorse conferite al soddisfacimento dell'interesse pubblico e la devoluzione della proprietà delle infrastrutture, al termine della gestione della menzionata società a qualsiasi causa riconducibile, ai soggetti pubblici che hanno finanziato le infrastrutture medesime.

2.4 Il soggetto aggiudicatore è autorizzato ad utilizzare i ribassi d'asta realizzati a seguito delle gare d'appalto relative ad entrambi gli stralci dell'opera di cui alla presente delibera sino alla concorrenza di 821.000 euro per consentire la ricostituzione della somma appostata, a titolo di imprevisti, nei quadri economici.

3. Clausole finali.

3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.2 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, dovrà essere stipulata apposita convenzione tra Prefettura competente territorialmente, Soggetto aggiudicatore e soggetto che risulterà vincitore della gara indetta per la realizzazione dell'opera, convenzione che - fermo restando l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990 n. 55, e successive modifiche ed integrazioni - ponga, a carico dell'impresa aggiudicataria, adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252, e intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonchè forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori.

3.3 Il CUP, assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 24/2004, va evidenziato nella documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera. Roma, 29/03/2006 Il Presidente Berlusconi Il segretario del CIPE Baldassarri Registrata alla Corte dei conti il 31/07/2006 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 177 ALLEGATO 1 Clausola antimafia Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004. L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990 n. 55, come successivamente modificato e integrato, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti. La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei subappalti e dei cottimi, nonchè di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.). Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che - oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 18 della legge n. 55/1990 - preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione

- vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato

art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 - l'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge n. 55/1990 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi del menzionato art. 18 del- la legge n. 55/1990, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche - di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982 n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a :

a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto

b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

 

Pagina 2/2 - pagine: [1] [2]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional